clublameridiana

Lo Statuto

ART. 1. Sotto la denominazione di “CLUB LA MERIDIANA” è costituita un’Associazione a norma degli art. 14 e seguenti del Codice Civile. L’emblema consiste in una meridiana solare.

 

ART. 2. La sede dell’Associazione è in Formigine, frazione Casinalbo, via Fiori, 23. L’appartenenza al Club comporta, per i soci di ogni categoria, l’accettazione integrale, ad ogni effetto, del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, delle Deliberazioni delle Assemblee e degli Organi Direttivi e loro delegati, nonché dei regolamenti delle Federazioni sportive di affiliazione, dei rispettivi organi deliberativi e più in generale la normativa CONI in vigore. All’atto dell’affiliazione alle federazioni sportive nazionali l’Associazione ed i propri soci si impegnano a rispettare il vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni stesse. La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2050 e la stessa potrà essere sciolta o prorogata solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

 

ART. 3. L’Associazione, di natura privata, ha finalità sportive, culturali e ricreative esenti da ogni fine di lucro con obbligo di reinvestimento nell’attività di eventuali avanzi di gestione e con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per favorire il raggiungimento dello scopo culturale ricreativo e sportivo, potrà altresì promuovere attività collaterali e complementari. L’Associazione, inoltre, in conformità alle suddette finalità istituzionali potrà: 1. effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, con le esclusioni di cui all’art. 111 – 4° comma DPR 917/86, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per statuto o regolamento facciano parte della medesima organizzazione nazionale o locale, dei rispettivi Associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; cedere anche a terzi proprie pubblicazioni che siano però prevalentemente distribuite presso i propri Associati; 2. effettuare, senza specifica organizzazione, prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice Civile, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione. L’Associazione aderisce alle Federazioni Nazionali o Locali che coordinano le varie attività esercitate, quali risulteranno dal Regolamento Interno. L’Associazione può ricevere in donazione, acquistare, vendere, locare, permutare beni mobili ed immobili; possedere od esercitare a qualsiasi titolo ogni diritto reale od obbligatorio su immobili o mobili in genere e compiere, in generale, tutti gli atti necessari od utili al conseguimento delle sue finalità; il tutto sempre nei limiti e con i controlli previsti nel presente Statuto e dalla Legge.

 

ART. 4. Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. La quota patrimoniale è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

ART. 5. I soci del Club possono essere: a) SOCI ONORARI b) SOCI EFFETTIVI c) SOCI EFFETTIVI TEMPORANEI d) SOCI FAMILIARI e) SOCI BENEFICIARI a) SOCI ONORARI: sono coloro che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno eleggere in riconoscimento di meriti particolari. Essi vengono nominati con validità annuale e godono di tutti i diritti dei soci effettivi. Essi non sono tenuti a versare il contributo annuo e non hanno diritto di voto in Assemblea. b) SOCI EFFETTIVI: sono le persone fisiche maggiorenni, titolari della piena “proprietà” di almeno 1.400 azioni IATLI S.p.A., ammessi all’Associazione per delibera del Consiglio Direttivo su domanda scritta. Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all’appartenenza del Club. In particolare hanno diritto di voto per l’approvazione dei rendiconti e dei preventivi per la nomina degli organi dell’amministrazione, per le modifiche statutarie e regolamentari. I soci effettivi che hanno designato un beneficiario quale socio frequentatore, perderanno diritto di voto in Assemblea ed il diritto di frequenza per il periodo di durata del beneficio. c) SOCI EFFETTIVI TEMPORANEI: sono le persone fisiche che, a seguito di presentazione di domanda scritta, possono essere ammessi alla Associazione a titolo provvisorio con durata limitata alla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo, non superiore a 18 mesi. Tale qualifica di socio effettivo temporaneo può essere accordata per una sola volta; alla scadenza del termine di cui sopra il socio effettivo temporaneo può divenire socio effettivo qualora acquisti la proprietà di 1.400 azioni IATLI S.p.A. I soci effettivi temporanei hanno tutti i diritti dei soci effettivi e potranno essere ammessi esclusivamente in sostituzione degli Associati espulsi per qualsiasi motivo dall’Associazione, le cui quote risultino non godute da alcuno. d) SOCI FAMILIARI: sono il coniuge, i genitori ed i figli non coniugati conviventi con il socio sia esso effettivo, effettivo temporaneo o beneficiario in base allo stato di famiglia anagrafico e/o dichiarato. L’accettazione o meno dello “stato di famiglia dichiarato” è lasciato alla piena discrezionalità del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo, in merito alla accettazione o meno dello stato di famiglia dichiarato, non dovrà essere motivata e sarà comunque inappellabile. Gli aggregati allo “stato di famiglia” saranno considerati a tutti gli effetti Soci familiari. I Soci Familiari sono ammessi a far parte del Club con le modalità contemplate dai Regolamenti Interni. Non sono obbligati a possedere azioni della IATLI S.p.A. Qualunque variazione nella composizione del nucleo familiare dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo in forma scritta. e) SOCI BENEFICIARI: è la persona fisica maggiorenne che: – essendo amministratore o dipendente di una società proprietaria di almeno 1.400 azioni IATLI S.p.A., viene da questa indicato in via esclusiva quale beneficiario per i diritti derivanti dalla proprietà delle azioni; – essendo figlio di una persona fisica proprietaria di almeno 1.400 azioni IATLI S.p.A., viene da questa indicato in via esclusiva quale beneficiario per i diritti derivanti dalla proprietà delle azioni. I Soci Beneficiari hanno tutti i diritti dei Soci Effettivi; in ogni caso la loro ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Per tutti i rapporti economici nei confronti dell’Associazione, è solidalmente obbligato il Socio Titolare delle azioni IATLI S.p.A.. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire norme per l’ammissione di frequentatori temporanei che non assumono la qualifica, né i diritti dei soci.

 

ART. 6. L’ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con giudizio insindacabile. La qualifica di socio si perde per morte o per motivata esclusione da parte dell’Assemblea a norma dell’ Art. 24 del Codice Civile. Gli Associati che cessino di essere proprietari di azioni della IATLI S.p.A. perdono automaticamente la qualità di Associato. Qualora le azioni della IATLI S.p.A. siano di proprietà di più persone fisiche, soltanto una di esse potrà essere ammessa come socio. Questo vale anche in caso di decesso di un socio per gli eredi dello stesso. In caso di persona giuridica, enti o associazioni, agirà un rappresentante che le suddette avranno designato quale beneficiario.

 

ART. 7. Gli Associati non rispondono personalmente dei debiti dell’Associazione. Gli Associati sono tenuti a contribuzione obbligatoria annua il cui ammontare viene determinato in anticipo dal Consiglio Direttivo secondo necessità ed in relazione al preventivo per ogni anno. Detta contribuzione dovrà essere versata entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione. In caso di morosità sarà addebitata al socio una penale nella misura che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno. I soci in ritardo di sei mesi nel pagamento della quota sociale e/o dei contributi straordinari, previa costituzione in mora con lettera raccomandata (a seguito di delibera del Consiglio Direttivo), potranno essere espulsi per morosità, fatta salva all’Associazione l’azione legale per il recupero delle somme dovute. Qualora, per qualunque causa, azioni della IATLI S.p.A. (ovvero usufrutti sulle medesime), divenissero di proprietà dell’Associazione, la stessa non sarà tenuta, per il periodo del possesso, al pagamento dei contributi Associativi.

 

ART. 8. Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati; b) il Consiglio dei Revisori; c) il Collegio dei Probiviri. Le assemblee sociali, le riunioni del Consiglio Direttivo e le sedute del Collegio dei Probiviri dovranno avvenire sempre o nella sede sociale o nella Provincia di Modena.

 

ART. 9. L’Assemblea dei soci è Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea si compone di tutti gli Associati in possesso dei requisiti richiesti. OgniAssociato ha diritto ad un voto. Le convocazioni avvengono per mezzo di lettera personale inviata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della riunione all’indirizzo risultante dal libro soci dell’Associazione. Ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati. Le deleghe possono essere conferite solo a soci effettivi e/o beneficiari.

 

ART. 10. L’Assemblea Ordinaria è convocata e si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, almeno mezz’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

 

ART. 11. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori o anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto. Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, ma occorre il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con diritto di voto.

 

ART. 12. Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria: · la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; · l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari; · ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea degli Associati. Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria: · le modifiche dello Statuto. Le proposte di modifica dello statuto presentate da soci, devono essere sottoscritte da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali sociali almeno sette giorni prima dell’Assemblea; · lo scioglimento dell’Associazione o la sua fusione con altri enti o associazioni.

 

ART. 13. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, due Vice Presidenti e da ulteriori Consiglieri in numero da sette a sedici.

 

ART. 14. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea sociale. La durata della carica è di tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili al massimo per due periodi consecutivi. Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente o a chi ne fa le veci e/o ai Consiglieri appositamente delegati.

 

ART. 15. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente i quali sono tenuti a convocare una riunione su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio. Il Consiglio tiene comunque almeno due sedute all’anno. Il Consiglio delibera validamente qualora sia presente la metà più uno dei suoi membri di cui uno deve essere il Presidenteo un Vice Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede. Non è ammessa la rappresentanza. Nel caso che un Consigliere decada, sia dimissionario o che per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio medesimo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un Socio. La cooptazione può aver luogo per un massimo di un terzo dei Consiglieri; esaurita tale facoltà di cooptazione il Consiglio, qualora venissero a mancare per il medesimo motivo uno o più Consiglieri, dovrà convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

 

ART. 16. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, l’amministrazione e la direzione di carattere ordinario e straordinario dell’Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate espressamente alla competenza dell’Assemblea, con espressa esclusione delle delibere concernenti la vendita di immobili sociali che dovranno essere preventivamente approvate dall’Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di almeno il 51% degli aventi diritto al voto. Esso convoca l’Assemblea degli Associati in conformità alla Legge ed al presente Statuto: nomina gli Organi Direttivi dell’Associazione ai fini di un razionale funzionamento designando le persone che a pieno impiego e con mandati particolari saranno chiamate a svolgere i compiti sociali. Il Consiglio determina le persone autorizzate alla firma. Il Consiglio presenta annualmente il proprio rapporto sulla gestione all’Assemblea e predispone il bilancio di previsione. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e sovrintende al suo operato. Quale organo consultivo del Consiglio Direttivo è istituito un “Comitato di Presidenza” con funzioni di consulenza e collaborazione, soprattutto per quanto concerne la funzione rappresentativa dell’Associazione e la determinazione delle manifestazioni di più vasto interesse. E’ formato di diritto dal Presidente, da un Vice Presidente e dal Sindaco di Formigine o da un suo rappresentante. Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e separatamente rispetto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 17. Il Direttore può essere non socio; è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione e della conservazione di tutti gli atti della stessa, compresi i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché tutta la corrispondenza, piani, atti fiscali ecc. per almeno dieci anni. Tutte le comunicazioni e le notifiche dell’Associazione e dei suoi organi, incluse le notifiche e comunicazioni al Collegio dei Probiviri devono essere indirizzate alla segreteria dell’Associazione.

 

ART. 18. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Associati, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che non devono avere rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con un componente del Consiglio: i membri del Collegio dei Revisori vengono nominati dall’Assemblea sociale per la durata in carica di tre anni e sono rieleggibili.

 

ART. 19. Compete al Collegio dei Revisori la verifica annuale dei conti e la presentazione di una relazione all’Assemblea. Ogni membro del Collegio dei Revisori può controllare in qualsiasi momento i conti dell’Associazione e verificare i documenti giustificativi e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 20. Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 Associati di cui due supplenti, che non appartengano al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori e non abbiano rapporti di parentela o affinità inferiore al terzo grado con un componente del Consiglio, di cui un giurista (avvocato o Giudice), funge da Presidente. La durata dei membri del Collegio dei Probiviri è di 3 (tre) anni ed i vari membri sono rieleggibili senza limitazione alcuna. Per casi pendenti davanti al Collegio dei Probiviri rimangono in carica dall’inizio della pratica e fino alla decisione della stessa. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di Collegio arbitrale obbligatorio e dirime le controversie fra soci e soci, tra i soci e l’Associazione, tra soci e Organi sociali e tra gli Organi sociali stessi che potrebbero eventualmente insorgere in merito alle relazioni reciproche derivanti dall’esistenza dell’Associazione, dall’appartenenza alla stessa, nonché ai reciproci diritti e doveri come da statuto e regolamenti Associativi. E’ l’Organo competente per l’abolizione dei provvedimenti disciplinari a carico degli Associati. Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni presso la sede sociale e deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo quelle che saranno decise dal Consiglio stesso ed applicherà le norme del Codice Civile.

 

ART. 21. Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori potranno essere rimborsate solo le spese effettive e nessun onorario od emolumento spetterà per il lavoro prestato. Al Direttore e ad altre persone a pieno impiego o con mandati particolari per lo svolgimento di compiti sociali, verranno corrisposti stipendi ed onorari che saranno fissati contrattualmente dal Consiglio Direttivo con le persone relative.

 

ART. 22. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 11 la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell’Associazione e le modifiche del presente articolo potranno essere deliberate esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria, con voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dovrà nominare un comitato di liquidatori composto da cinque membri con le direttive per l’esecuzione. A liquidazione avvenuta il comitato di liquidazione sottopone all’Assemblea un rapporto scritto finale. Al termine della liquidazione, è obbligo di devolvere il patrimonio all’ente o ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 23. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.